Un emendamento Commissione Bilancio del Senato approvato il 12 notte ha reintrodotto lo sconto in fattura ma limitatamente interventi Ecobonus condominiali di importo superiore ai 200.000 Euro.
Si attende a breve ulteriore emendamento per ripristinare la misura anche per gli interventi SISMABONUS ed ECOSISMABONUS.
Di seguito il testo dell’emendamento dove manca qualsiasi riferimento agli interventi antisismici -art 16 del D.L. 63/2013.
EMENDAMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE BILANCIO DEL SENATO il 12.12.2019
(Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica)
All’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 3, è sostituito il seguente: “3.1. A partire dal 1° gennaio 2020, unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al Decreto Ministeriale 26 giugno 2015 per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari»