Sconto in fattura per i lavori condominiali: a rischio il recupero del credito d’imposta per il 2019.

L’ Agenzia delle Entrate non ha ancora attivato la procedura per l’invio della comunicazione dello sconto in fattura per i lavori condominiali, è possibile inviare solo la comunicazione per le singole unità immobiliari.
Con l’art 10 del Decreto Crescita (Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico) si istituiva l’opzione dello “sconto in fattura” per dare un impulso sia ai lavori di miglioramento sismico degli immobili condominiali con il Sismabonus, che a quelli per l’efficientamento energetico e per gli interventi combinati Eco-Sismabonus

…….Per gli interventi di efficienza energetica ( o adozione di misure antisismiche) di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Rispetto alla cessione del credito, l’opzione sconto in fattura consentirebbe di:

  1. Anticipare il recupero del primo quinto del credito d’imposta già al mese successivo a quello della comunicazione invece che al marzo dell’anno successivo;
  2. Ridurre da 10 a 5 anni nel caso dell’ecobonus e dell’ecosisma il recupero del credito d’imposta dimezzando così gli oneri finanziari

Ai sensi del comma 3 dell’art 10 del D. Crescita AgdE avrebbe dovuto definire le modalità attuative entro il 31.7; per gli interventi sulle singole unità immobiliari i tempi sono stati rispettati mentre per i condomini la procedura per l’invio dei dati non è disponibile; impossibile quindi recuperare quest’anno il primo quinto del credito d’imposta in quanto la normativa (Art 17.D.L.241/97) prevede che La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno ……..puo’ essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.

La speranza che la procedura sia on line prima della fine dell’anno sono al lumicino e, se malauguratamente non lo fosse neanche entro fine del febbraio 2020 le conseguenze per le imprese che hanno lavorato nel 2019 saranno ancora più gravi:

1.2 L’esercizio dell’opzione è comunicato all’Agenzia delle entrate, a pena d’inefficacia, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni” (AgdE Provvedimento 660057/2019)

Tuttavia, nessun segnale da ance e  grande ottimismo degli editorialisti del Sole 24 Ore che, negli articoli del 21 e 25 novembre, titolano:

>> Sconto in fattura, i nuovi codici tributo aprono la strada alle compensazioni

>> Sprint alle opere per assicurarsi lo sconto dell’impresa!!

>> Articolo SOLE 24 ORE: “Sconto in fattura, imprese bloccate”