Proposto un emendamento al Milleproroghe per trasformare il credito d’imposta derivante dagli interventi Ecobonus condominiali in un’erogazione su conto corrente dedicato del medesimo importo frazionato in 10 anni.
L’obiettivo sarebbe quello di consentire al beneficiario di ottenere più facilmente un finanziamento bancario a fronte della liquidità ricevuta.
Vedi come verrebbe modificato l’art. 3.1 del D.L. 63 2013 in caso di approvazione dell’emendamento.
SCONTO IN FATTURA ECO BONUS CONDOMINIALE – Modifica proposta dall’emendamento all’art 4 del Milleproroghe.
3.1 A partire dal 1° gennaio 2020, unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, recante adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009- Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.» , oppure il riconoscimento di un credito di importo pari alla detrazione che sarebbe spettata a fronte degli interventi di cui ai predetti commi, da erogare in un conto corrente dedicato, non concorrente alla formazione del reddito ai fin delle imposte sui redditi, e ripartito in dieci quote annuali di pari importo.
Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
3.1 bis Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative relative all’accredito sul conto corrente dedicato del beneficiario dei cui al comma 3.1.