Aggiornamento 11/02/2020 – Le proposte emendative sono state ritenute inammissibili
La speranza di poter tornare ad usufruire nel 2020 dello sconto in fattura per il Sismabonus ed Ecosismbonus è naufragata dopo appena 10 giorni: le Commissioni riunite Affari costituzionali (I) e Bilancio (V) nella seduta del 10 febbraio, ad un secondo esame, hanno dichiarato inammissibili entrambi gli emendamenti.
01/02/2020 – Dichiarati ammissibili gli emendamenti presentati questa settimana per ripristinare nel 2020 lo sconto in fattura su sismabonus ed ecosismabonus condominiale.
Prevedono un importo minimo dei lavori rispettivamente di 200.000 per Sismabonus e 300.0000 per Ecosismabonus.
12.55.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. All’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-octies è sostituito dal seguente: «1-octies. A decorrere dal 1o gennaio 2020, unicamente per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.».
b) dopo il comma 1-octies, è aggiunto il seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2020, nel caso si provveda a realizzare congiuntamente gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo e gli interventi per l’efficientamento energetico di cui all’articolo 14, riguardanti l’intero edificio, con un importo dei lavori pari o superiore a 300.000 euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore, con le medesime modalità previste al comma 1-octies.».
Fragomeli Gian Mario
10.021.
Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Sconto in fattura per interventi di messa in sicurezza sismica)
1. All’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2016, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-septies, aggiungere il seguente:
«1-octies. A decorrere dal 1o gennaio 2020, unicamente per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari».
Fragomeli Gian Mario