A seguito della intervenuta modifica dell’Art.94 bis – Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche – DPR 380/2001, sono state snellite le relative procedure autorizzative. In particolare è prevista l’Istanza di Autorizzazione Sismica solo nei casi di miglioramento od adeguamento sismico di edifici ricadenti nelle zone 1 in presenza di un ‘accelerazione del sito Ag >0,2 g, o per gli edifici strategici / rilevanti posti in zona 1 e 2; in tutti gli altri casi è sufficiente la Comunicazione di Deposito Sismico.
Per poter usufruire del Sismabonus o dell’ EcoSismabonus è necessario allegare alla Scia, od al Permesso di Costruire nel caso di demolizione e ricostruzione, l’ ATTESTATO DELLA CLASSE DI RISCHIO pre/ post intervento secondo il modello recentemente aggiornato dal M.I.T con D.M.24 /2020 ( vedi news del 16.1.2020).
Il direttore dei lavori e il collaudatore statico all’ultimazione dei lavori dovranno attestare la conformità degli interventi realizzati al progetto depositato.
Vedi la tabella con l’Infografica:
Disciplina interventi strutturali Vs. zone sismiche Art.94 bis DPR 380/2001