In sintesi le modifiche apportate all’art.119. del DL 34/2020 che prevedono:
- per i lavori in corso ed in caso di Cilas depositata non oltre il 25.11.2022 e con delibera assembleare adottata entro il 24.11.2022 resta invariata la percentuale di detrazione del 110%.
- interventi non deliberati o con Cilas non depositata al 25.11.2022, 110% per le spese sostenute entro il 31.12.2022 e rispettivamente 90% ,70%,65% le spese sostenute negli anni 2023-4-5;
- interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, il termine ultimo per completare i lavori slitta dal 31.3.2023 a condizione che al 3.9.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo. Ai fini della detrazione occorre essere proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento;
- per gli interventi su unità immobiliari dalle persone fisiche, avviati a partire dal 1° gennaio 2023 la detrazione spetta nella misura del 90% anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, non superiore a 15.000 euro.
- per la ricostruzione delle abitazioni che ricadono all’interno del cratere sismico rimane confermata la detrazione del 110% .
- per gli interventi realizzati dalle ONLUS sulle strutture sociosanitarie resta invariata l’agevolazione massima al 110% fino al 2025 fino al 2025;
- i crediti d’imposta corrispondenti alla cessione del credito o allo sconto in fattura degli interventi Superbonus relativi a comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all’Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.