L’art. 63 del D.L 104 /2020 prevede che per tutte le opere incentivate dall’articolo 119 del DL Rilancio quali interventi di efficientamento energetico, di riduzione del rischio sismico, installazione di pannelli fotovoltaico e colonnine di ricarica veicoli elettrici, le deliberazioni delle assemblee condominiali siano assunte con la maggioranza degli intervenuti ed almeno un terzo del valore dell’edificio.
DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104.
Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia
Art. 63. Semplificazione procedimenti assemblee condominiali
1. All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 9, è inserito il seguente:
«9 -bis . Le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.».