D.L. semplificazioni: nessuna autorizzazione preventiva per gli interventi antisismici nelle zone 3 e 4

Nel D.L. semplificazioni – n. 135/2018 sono state introdotte con un emendamento le “Semplificazioni in materia edilizia” apportando modifiche ad alcuni articoli del Testo Unico per l’Edilizia DPR n. 380/2001; in particolare con un’apposito articolo (Art.3 bis) si differenziano gli interventi in funzione della rilevanza nei confronti della pubblica incolumità: rilevanti – mediamente rilevanti- non rilevanti.

Fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo, non sarà più necessaria alcuna autorizzazione sismica da parte degli uffici regionali del Genio Civile per le opere mediamente rilevanti tra cui rientrano sia le nuove costruzioni “di usuale tipologia “che gli interventi di miglioramento od adeguamento sismico limitatamente alle zone a bassa (4) e media sismicità (3) nonché gli interventi di riparazione/ rafforzamento locale indipendentemente dalla zona sismica.
Resta inalterato invece l’iter per gli interventi rilevanti per la p. incolumità quali le opere infrastrutturali e strategiche, le nuove costruzioni “ non usuali o complesse”, gli interventi di miglioramento – adeguamento sismico nelle zone ad alta (1) e medio alta (2) sismicità.

N.B. L’emendamento prevede Il M.I.T dovrà emettere apposite Linee Guida per meglio specificare la rilevanza ai fini strutturali degli interventi.

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