Problematica interpretazione di Agde del Decreto Antifrodi: secondo la Circolare 16/E del 29.11.2021 ( Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche – Decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157) mentre per le asseverazioni inerenti l‘Ecobonus 110% è possibile utilizzare il Prezziario DEI Ristrutturazioni, per gli interventi di riduzione del rischio sismico e per tutti gli altri bonus si dovrebbero invece adottare i prezziari Regionali o altri “prezziari ufficiali di riferimento”.
Questa interpretazione restrittiva delle modifiche apportate dal D.L. Antifrodi al comma 13 dell’Art 119 del DL 34/2020 (cfr. il testo modificato) non solo penalizza gli interventi più complessi rispetto all’Ecobonus 110% quali il Sismabonus, costringendo i progettisti a rielaborare le Stime ( anche quelle in corso d’opera? ) con prezziari non concepiti per opere di ristrutturazione e studiare analisi di prezzi per le opere in questi non contemplate, ma complica lo stesso Ecobonus 110% in quanto alcuni interventi ( ad es. coibentazioni delle superfici fredde, sostituzione infissi corpo scale, sostituzione parapetti balconi ) godono solo del bonus ristrutturazioni, di conseguenza le stime dovrebbero prevedere contemporaneamente 2 prezziari differenti per le medesime lavorazioni nell’ambito dello stesso appalto.