Agenzia delle Entrate – Risposta 64/2019
L’Ag. Delle Entrate ribadisce la perdita dei benefici fiscale in mancanza di deposito del dell’asseverazione del progettista (redatta con il modulo All.B del D.M.58/2017) contestualmente alla Scia.
“…..Le richiamate prescrizioni del D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, richiedono, quindi, in relazione ai citati interventi, la contestuale allegazione al titolo edilizio del progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico – come asseverato dal progettista in base al modello contenuto nell’allegato B al D.M. (art. 3, commi 4 e 6) – ed il deposito presso lo sportello unico.
Sulla base delle richiamate disposizioni, deve, ritenersi, dunque, che, nel caso in esame, la non contestuale/tardiva allegazione del progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico contenente l’asseverazione non consente l’ottenimento dei benefici fiscali di cui all’art. 16, comma 1-quater, come stabilito dal comma 5 dell’art. 3 del citato D.M. 28 febbraio 2017, n. 58.”