Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L Sostegni Ter con l’annunciato blocco alla cedibilità illimitata dei crediti d’imposta.
Le imprese od i fornitori, offrendo lo sconto in fattura potranno recuperare o cedere a terzi il credito d’imposta ma questi non potranno effettuare ulteriori cessioni; analogamente il beneficiario della detrazione potrà cedere il credito ad altri soggetti, compresi banche e intermediari finanziari, ma questi non potranno cederlo ulteriormente.
Sotto il testo dell’art 121 del DL 34/2020 cosi come modificato dall’art 28 del DL Sostegni Ter:
ART 121
Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile.
1. I soggetti che sostengono, negli anni 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione»
b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione