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INTERBAU X SISMABONUS – ECOSISMABONUS CONDOMINI

La nostra proposta Sismabonus per gli interventi antisismici prevede una fase preliminare a titolo gratuito per la valutazione della vulnerabilità della struttura, la classe di rischio sismico ed uno studio di fattibilità dei possibili interventi ed i relativi costi.
Una volta concordati e definiti gli obiettivi Interbau interagirà con i professionisti di fiducia del condominio per l’elaborazione del progetto esecutivo, del capitolato e della stima dei lavori.

INFO:
seismicprotection@interbau-srl.it

  1. ANALISI STATO DI FATTO- CLASSE DI RISCHIO
    Analisi documentazione, sopralluoghi ed indagini.
  2. STUDIO DI FATTIBILITA’ – BUDGET INTERVENTO
    Proposta Tecnico-Economica dell’intervento di miglioramento sismico.
  3. ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA
    Progetto a cura INTERBAU + professionisti.
  4. COMUNICAZIONI ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
    Visto di conformità del fiscalista ed invio comunicazione ad AgdE.
  5. CESSIONE DEL CREDITO – SCONTO IN FATTURA
    Sconto in fattura dell’intero importo dell’intervento.
  6. INTERVENTI CHIAVI IN MANO
    Costi omnicomprensivi e garanzie ultra-decennali sulle strutture.
  7. COMPETENZE E TECNOLOGIE CERTIFICATE
    L’esperienza ventennale di Interbau a vostro servizio.

SISMABONUS – LE DETRAZIONI D’IMPOSTA IRPEF, IRES PER GLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEGLI IMMOBILI UBICATI NELLE ZONE SISMICHE 1,2,3. I SUPER BONUS AL 110% DEL DECRETO RILANCIO.

Con la Legge di Stabilità 2017 si è introdotta la possibilità sia per le persone fisiche che per le società, di detrarre dai redditi una quota parte delle spese sostenute per gli interventi antisismici sugli edifici esistenti destinati ad abitazioni od ad attività produttive situati nelle zone sismiche 1,2,3.
La percentuale di detrazione parte da un minimo del 50% per gli interventi localizzati su alcuni elementi per cui non sufficienti a conseguire un sensibile miglioramento sismico dell’edificio, ed al 70% od 80% nel caso in cui si ottenga una riduzione del rischio sismico rispettivamente di 1 o 2 classi ( incrementato al 75% ed 85% nel caso dei condomini) da valutarsi secondo le apposite Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture per la classificazione del rischio sismico degli edifici.

  • Detrazioni di imposta: sia per persone fisiche (IRPEF) che giuridiche (IRES);
  • Immobili agevolati: abitazioni + seconde case + attività produttive;
  • Spese detraibili: Interventi strutturali antisismici ed opere connesse, indagini, progetti, spese tecniche;
  • Importo massimo detrazione: 96.000 € ad unità immobiliare da suddividere in 5 annualità;
  • Detrazioni premianti : 50% per interventi locali, 70% -80% rispettivamente il miglioramento di 1 e 2 classi di rischio (75% , 85% nel caso dei condominI
  • Cessione del credito di imposta sismabonus all’impresa affidataria.

DECRETO RILANCIO D.L. 34/2020 – SUPERBONUS 110%

Con il DECRETO RILANCIO 2020, per gli interventi di riduzione del rischio sismico effettuati entro il 2021, termini prorogati dall’art.9 del D.L. Bilancio 2022 per i condomini e gli IACP al 31.12.2023 ( questi ultimi solo nel caso in cui i lavori al 30.6.2023 siano ad un avanzamento superiore al 60%), limitatamente ai condomini ed agli soggetti indicati al comma 9 dell’art 119 * la detrazione di imposta viene elevata al 110% indipendentemente dal miglioramento della classe di rischio. Per il 2024 ed il 2025 il superbonus vedrà una riduzione rispettivamente del 70% e del 65%.

Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza il superbonus 110% rimarrà in vigore fino al 2025.

I soggetti che sostengono le spese possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti;
b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Il D.L Semplificazioni 2020 e la Legge di Bilancio 2021 hanno modificato l’art.119 del D.L Rilancio prevedendo la riduzione delle maggioranze per deliberare i lavori (Cfr. news del 4.10.2021).
9 -bis Le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonche’ l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio. Le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per oggetto l’imputazione a uno o piu’ condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalita’ di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole..
La Legge di Bilancio 2021 ha successivamente modificato l’art.119 del D.L 34 /2020 Rilancio consentendo un aumento del 50% dei limiti di spesa eco e sisma bonus per gli immobili situati nei comuni colpiti dagli eventi sismici a partire dal 2008 con il seguente comma:
4 -ter. I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 30 giugno 2022 , sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.

N.B. Il DECRETO RILANCIO stabilisce che poter usufruire delle detrazioni d’imposta è necessario trasmettere, nelle modalità stabilite dall’apposito Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (Cfr. news del 13.7.2020)  A) il visto di conformità sulla documentazione attestante la sussistenza dei requisiti per accedere ai bonus, B) L’attestazione della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, C) Le asseverazioni di progettisti, Direttore Lavori e Collaudatore secondo quanto già stabilito dalle Linee guida MIT – D.M. 58/2017.

Nel caso venga accertata la mancata sussistenza, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate recupera dai beneficiari dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante; nel caso di concorso nella violazione viene considerata la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari.

** Comma 9 Art. 119 Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 9 si applicano agli interventi effettuati:
a) dai condomìni;
b) dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari diverse da edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale (per un massimo di due unità immobiliari);
c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) od altri Enti house providing
d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa
e) dalle Onlus;
f) dalle associazioni sportive limitatamente agli immobili destinati a spogliatoi;

LINEE GUIDA M.I.T. CLASSIFICAZIONE RISCHIO SISMICO DEGLI EDIFICI

Le Linee Guida Sismabonus di classificazione del rischio sismico consentono di attribuire ad un edificio una specifica Classe di Rischio Sismico, da A+ a G, mediante un unico parametro che tenga conto sia della sicurezza sia degli aspetti economici.

linee guida classificazione rischio sismico

La classe di Rischio di un edificio in un dato sito è la minore risultante dalle due classificazioni IS-V e PAM.
La Classe IS-V rappresenta l’ Indice di Sicurezza rispetto all’azione sismica che determina lo Stato limite di Salvaguardia della Vita;
La Classe PAM rappresenta la Perdita Annua Media attesa  espressa in   percentuale annua  del costo di riparazione dei danni  causati dal sisma di entità prevista dalle Norme Tecniche sulle Costruzioni.

Il metodo convenzionale, prevede l’applicazione dei classici metodi di analisi dalle Norme Tecniche sulle Costruzioni consentendo la valutazione della Classe di Rischio sia nello stato di  fatto che nel post-intervento;

il metodo semplificato prescinde dalla classificazione allo stato di fatto e limita l’attestazione del miglioramento ad una sola classe di rischio. 

>> SCARICA IL PDF – ALLEGATO A

attribuzione classe di rischio sismico indice di sicurezza ISV e classe PAM

Sismabonus ALLEGATO B: ASSEVERAZIONE CLASSIFICAZIONE SISMICA 2020 DELLA COSTRUZIONE

allegato b sismabonus DM 65 attestazione classe di rischio sismicoIl progettista dovrà asseverare, seguendo le metodologie indicate nell’Allegato A e con il modello predisposto nell’Allegato B la classe di rischio dell’edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l’esecuzione del progetto.
L’asseverazione ed il progetto di miglioramento sismico dovranno essere presentati unitamente alla SCIA. “ la non contestuale/tardiva allegazione del progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico contenente l’asseverazione non consente l’ottenimento dei benefici fiscali” (Ag.Entrate Risp. 64/2019)
Ultimati i lavori, il direttore dei lavori e il collaudatore statico dovranno attestare la conformità degli interventi realizzati al progetto depositato.

>> SCARICA IL PDF – ALLEGATO B

IL SISMABONUS E LA CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI ANTISISMICI AI SENSI DELLE NTC 2018.

Le Norme Tecniche per le costruzioni – NTC 2018, individuano tre distinte categorie di intervento:

Interventi di riparazione – interventi locali:

Sono limitati ad uno o più elementi strutturali per migliorane la resistenza e/o la duttilità; il progetto e la valutazione della sicurezza riguarderà esclusivamente gli elementi interessati evidenziandone le carenze e dimostrerà di non modificare il comportamento della struttura nel suo insieme né di ridurre i livelli di sicurezza preesistenti. Tali interventi non sono soggetti a collaudo statico.

Interventi di miglioramento:

Gli interventi di miglioramento sismico sono volti ad aumentare la sicurezza strutturale di un livello pari almeno al 10% dell’azione sismica a cui è assogettata la struttura; il progetto, la valutazione della sicurezza e la relazione di calcolo interesseranno la struttura nel suo insieme comprendendo sia gli elementi in elevazione che le fondazioni.
N.B. Osservando la tabella della Classificazione del rischio sismico IS-V, si nota che un miglioramento del 10% non sempre è sufficiente per conseguire l’incremento di una classe ai fini del SISMA BONUS per gli interventi di miglioramento sismico.

Interventi di adeguamento:

Gli interventi di adeguamento sismico sono volti ad aumentare la sicurezza strutturale al fine di raggiungere livelli di sicurezza compatibili con quella di una struttura di nuova realizzazione. L’intervento di adeguamento è obbligatorio nei seguenti casi: sopraelevazione, ampliamento, cambi di destinazione d’uso che comportino incremento dei carichi verticali gravanti in fondazione superiore al 10% di quelli originariamente previsti, o per cambio di classe d’uso da IIa a IIIa (solo per edifici scolastici) o da IIIa a IVa.

INFOGRAFICA >> Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche art. 94 bis DPR 380/2001

CUMULABILITA’ SISMABONUS – INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE CONDOMINI.

Gli interventi di ristrutturazione, qualora necessari al completamento dell’opera e se realizzati contestualmente ai lavori di miglioramento sismico sono cumulabili con il SISMABONUS nel limite di spesa ammissibile dei 96.000 € ad unità immobiliare; vige il principio espresso dall’Agenzia delle Entrate per altri bonus edilizi (circolare n. 57/E/1998) per cui l’intervento di natura superiore ha carattere assorbente rispetto a quelli di natura inferiore.

Eco Sisma Bonus interventi combinati

INTERVENTI COMBINATI SISMABONUS – ECOBONUS CONDOMINI.

Dal 2018 è possibile cumulare Ecobonus e Sismabonus (c.d. ECOSISMABONUS) per gli interventi combinati di efficientamento energetico e miglioramento sismico effettuati nelle zone sismiche 1,2,3;
E’ prevista una detrazione dell’80% o dell’85% rispettivamente per il miglioramento di una o due classi di rischio, da calcolarsi su un massimo di 136.000 ad unità immobiliare. Va in ogni caso dimostrato il raggiungimento di un’indice di prestazione energetica sia invernale che estiva di qualità media. Possono accedere a questa agevolazione anche gli IACP e le società immobiliari per interventi su immobili concessi in locazione (Ag. Entrate Risoluzione 22/E 2018).

Con il DECRETO RILANCIO 2020, per gli interventi combinati ECO-SISMA effettuati entro il 2021 ( termini prorogati dal D.L. 59/2021 per i condomini al 31.12.2022 ed al 30.06.2023 per gli IACP – 31.12.2023 nel caso in cui i lavori siano ad un avanzamento superiore al 60% – cfr. news del 07.05.2021), limitatamente ai condomini, agli IACP ed alle cooperative, la detrazione imposta viene elevata al 110%; sarà necessario ottenere anche il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, da dimostrare mediante l’ attestato di prestazione energetica (A.P.E).
I 2 DECRETI ATTUATIVI 2020 del MISE DM Requisiti Tecnici Efficienza Energetica e DM Asseverazioni requisiti tecnici disciplinano la modalità con cui i tecnici abilitati devono produrre l’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici, dei massimali di costo per ogni singola tipologia di intervento nonché della congruità delle spese e della modalità di trasmissione ad ENEA per gli interventi di efficientamento energetico contemplati dall’art 14 del D.L 63/2013 (tra cui L’Eco Sisma Bonus condominiale.
L’Asseverazione andrà compilata on line sul portale ENEA può avere oggetto interventi conclusi o SAL; Enea effettuerà dei controlli in automatico per la verifica della completezza della documentazione. La dichiarazione attesterà, oltre al rispetto dei requisiti per poter usufruire delle detrazioni fiscali, la rispondenza dei requisiti tecnici e la congruità dei costi, la validità e massimale della Polizza Assicurativa del professionista; dovranno essere allegati i documenti e dati tecnici quali l’ APE, le Certificazioni , la Relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici prevista ai sensi dell’Art. 8 del D.L 192/2005.

SISMABONUS – ECO SISMABONUS – BONUS FACCIATE: GUIDE – NORME E AGGIORNATE 2021-2022

FAQ SISMABONUS

1. Che cos’è il Sismabonus, a chi spetta?

Per SIsmabonus si intende una detrazione d’imposta (IRPEF od IRES) concessa sia ai privati (persone fisiche, imprenditori individuali, professionisti) che alle società per interventi anti sismici realizzati su immobili di tipo abitativo (anche seconda casa) o su quelli utilizzati per le attività produttive, situati nelle zone sismiche 1,2,3. Possono usufruire delle detrazioni Sismabonus non solo i proprietari ma anche il titolare di un diritto reale di godimento, il comodatario, il locatario o utilizzatore in leasing, il familiare convivente ed il futuro acquirente dell’immobile per le quote di detrazione residue.
N.B. Per immobili destinati ad attività produttive si intendono le unita immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali.

2. Come funziona il Sismabonus 110% ?

Con il DECRETO RILANCIO 2020, per lavori di miglioramento sismico effettuati entro il 2021 ,termini prorogati dall’art.9 del D.L. Bilancio 2022 per i condomini e gli IACP al 31.12.2023 (questi ultimi solo nel caso in cui i lavori al 30.6.2023 siano ad un avanzamento superiore al 60%) ed al 2025 per i comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza , limitatamente ai condomini ed agli soggetti indicati al comma 9 dell’art 119 * la detrazione di imposta viene elevata al 110% indipendentemente dal miglioramento della classe di rischio; è necessario oltre al visto di conformità rilasciato da un fiscalista, e l’attestazione delle classi di rischio pre/ post intervento secondo le Linee Guida i modelli predisposte dal M.I.T con il DM 65/2017 anche l’attestazione da parte del progettista e della D.L. della congruità dei costi sostenuti.

3. Come posso usufruire delle detrazioni di imposta per gli interventi antisismici?


La detrazione per il Sismabonus dal 2022 viene ripartita in quattro quote annuali di pari importo, può essere utilizzata direttamente dal soggetto IRES od IRPEF oppure, può essere ceduta a terzi.

I soggetti che sostengono le spese possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:
a) SCONTO IN FATTURA – per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato
sotto forma di credito d’imposta con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti;
b) CESSIONE DEL CREDITO – per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva
cessione ad altri soggetti inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
La cessione del credito può essere effettuata anche sugli stati di avanzamento lavori (max. 2 di importo minimo del 30%).

4. Come si determina la detrazione del sismabonus per ogni condomino?

Il costo imputabile ad un condomino e la corrispondente detrazione fiscale Sisma Bonus viene determinata dall’ amministratore ripartendo il costo totale dei lavori in base alle tabelle millesimali previste nel regolamento condominiale, tuttavia nella delibera per i lavori straordinari i condomini possono decidere di adottare un criterio diverso.

5. Chi incaricare per il progetto per il miglioramento sismico ed un preventivo Sismabonus?

E’ necessario consultare un professionista che, una volta esperite le campagne di indagini sulle strutture e le indagini geotecniche, tramite le analisi previste dalle Norme Tecniche sulle Costruzioni individuerà la classe di rischio sismico allo stato di fatto. Il professionista predisporrà quindi il progetto degli interventi di miglioramento sismico e la certificazione della classe di rischio allo stato di fatto e quella conseguibile con i lavori previsti.

6. Qual è l’iter amministrativo edilizio per gli interventi antisismici del sismabonus? Quali sono le procedure autorizzative?

L’iter edilizio del Sismabonus si avvierà con la presentazione allo sportello unico della SCIA con il progetto di miglioramento sismico e le certificazioni delle classi di rischio pre/ post intervento secondo i modelli predisposti dal M.I.T nel DM 65/2017 (allegato B).
Il direttore dei lavori e il collaudatore statico all’ultimazione dei lavori dovranno attestare la conformità degli interventi realizzati al progetto depositato e la congruità dei costi sostenuti.
>> Vedi la tabella: Disciplina interventi strutturali Vs. zone sismiche

7. Quali costi sono detraibili con il sismabonus?

Oltre a quelli inerenti i lavori è possibile detrarre anche le spese necessarie per le indagini sulle strutture, per le indagini geotecniche, le verifiche per la classificazione sismica, la progettazione, la direzione dei lavori, il collaudo, le autorizzazioni, nonché gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi ed al completamento dei lavori tipiche della manutenzione ordinaria o straordinaria quali ad es. tinteggiature, intonacature, pavimentazioni,etc. Vige infatti il principio secondo cui l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria
inferiore ad esso collegati (risoluzione n. 147/E del 29 novembre 2017).

8. E’ consentita la detrazione Iva dal Sismabonus?

Nel caso in cui l’iva sia un costo, (ad es. immobile di proprietà di una persona fisica) rientra tra quelli oggetto di detraibilità.

9. Quando si rischia la perdita delle detrazioni di imposta del Sismabonus?

Le detrazioni di imposta del Sisma Bonus non sono riconosciute e l’importo eventualmente fruito viene recuperato dagli uffici quando:

  1. non è stata effettuata la comunicazione preventiva all’Asl od agli altri enti;
  2. non sono esibite le fatture od i i bonifici delle spese effettuate;
  3. le opere edilizie eseguite non rispettano le norme urbanistiche;
  4. sono state violate le norme sulla sicurezza luoghi di lavoro o gli obblighi contributivi;
  5. il pagamento non è eseguito tramite «bonifico parlante o non riporti correttamente i dati richiesti;
  6. in mancanza di deposito dell’Asseverazione della Classificazione Sismica contestualmente alla SCIA.
  7. In caso di falsa attestazione dei costi sostenuti.

10. Dove trovare una guida informativa su Sismabonus – Ecobonus?

Torvi tutte le guide e le normative su Sisma Bonus ed Ecobonus sulla pagina dedicata: Guide e Normative Sismabonus Ecobonus

11. Come funziona lo sconto in fattura?

Tramite il sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (Agde) il soggetto avente diritto alla detrazione dovrà comunicare entro il 28 febbraio dell’anno successivo all’intervento i propri dati, i dati catastali dell’immobile, il tipo di intervento, l’importo complessivo , la detrazione spettante, la data in cui è stata esercitata l’opzione, denominazione e dati ed assenso del fornitore allo sconto.
L’importo dello sconto in fattura, pari al contributo, non riduce l’imponibile ai fin IVA ed è espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati; il pagamento deve avvenire mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA.
Il recupero del credito d’ imposta in 5 quote annuali di pari importo avverrà tramite il normale F24 previa conferma della procedura di opzione.

Con il DECRETO RILANCIO 2020 Il fornitore che ha offerto lo sconto in fattura avrà la facoltà di successiva cessione ad altri soggetti inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. La cessione del credito può essere effettuata anche sugli stati di avanzamento dei lavori (max 2 di importo minimo del 30%).

12. Con quale maggioranza possono essere approvati i lavori di miglioramento sismico e di efficientamento energetico?

Il D.L 104/2020 – art. 63 prevede che per tutte le opere incentivate dall’articolo 119 del D.L. Rilancio quali interventi di efficientamento energetico, di riduzione del rischio sismico, installazione di pannelli fotovoltaico e colonnine di ricarica veicoli elettrici, le deliberazioni delle assemblee condominiali siano assunte con la maggioranza degli intervenuti ed almeno un terzo del valore dell’edificio.

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    * Campi obbligatori


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